ARTICOLO 24 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA- "Vieta, così recita l’articolo, ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa".
RISCHI- "Qualora un calciatore scommetta sulle gare del campionato in cui compete la sua squadra, può ricevere una pena non inferiore ai 3 anni e un’ammenda di 25 mila euro".
COLLABORARE- "Se un calciatore collabora fa fornendo elementi ritenuti rilevanti dalla procura, l’accusa può proporre all’organo giudicante una sanzione ridotta senza limiti nella misura ritenuta più opportuna. Abbiamo fatto l’ampio spettro di tutti i casi possibili. Ma non si può entrare nel merito della singola vicenda".
CHI SAPEVA E NON HA DETTO RISCHIA?- "Sì, è l’ipotesi di omessa denuncia, con una pena diversa. I tesserati hanno l’obbligo di denunciare, altrimenti anche per loro scatta una squalifica, il codice parla di sei mesi".