Nelle motivazioni che hanno portato il Consiglio di Stato a dichiarare improcedibile il ricorso della FIGC in merito alla decisione del Tar sulla carta "Covisoc", che la Juventus ha potuto visionare, viene riferito quanto segue: "Ritenuto che l’intervenuta ostensione documentale da parte della Co.Vi.So.C., motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure e del decreto monocratico di rigetto della tutela cautelare di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”. 

Di fatto, non si è entrato nel merito in quanto la carta era già stata consegnata e visionata dal club bianconero, dopo appunto la decisione del TAR.