"Gare del 30-31 gennaio 2018 - Semifinali andata
Atalanta-Juventus 0-1
Milan-Lazio 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo prof. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 febbraio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali andata ritorno sostenitori delle Società Atalanta e Juventus hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l'intervallo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
BENTACUR COLMAN Rodrigo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)".