Come si legge nell’ordinanza, un ricorso contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama N°58”, e nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47 e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio».
«Il Collegio, rilevato che:
delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinvio della udienza odierna, depositata dall’appellante il 23 febbraio 2023, non sono meritevoli di favorevole valutazione quelle connesse all’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e del Presidente della Juventus Football Club S.p.A., trattandosi di circostanza che risale ormai al 18 gennaio 2023 e che da tale data è decorso un lasso di tempo che deve ritenersi oggettivamente congruo a consentire al nuovo organo amministrativo di prendere cognizione dei contenziosi pendenti e di valutare l’opportunità di assumere al riguardo eventuali decisioni; si deve soggiungere, inoltre, che non avendo parte appellante spiegato minimamente quale sia la natura delle decisioni che il nuovo organo amministrativo potrebbe assumere con riferimento al presente contenzioso, la richiesta di rinvio risulta sostanzialmente immotivata, priva di concretezza e defatigatoria;
rilevato, invece, che sussistono ragioni di opportunità che suggeriscono di rinviare l’odierna udienza in relazione alla pendenza, innanzi a questo Consiglio di Stato, del giudizio rubricato al n. 9023/2022 R.G., il quale ha ad oggetto il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. n. 39 del 27 maggio 2019 e quello del medesimo Collegio, a sezioni riunite, n. 1 del 7 gennaio 2020, che in sostanza hanno confermato il lodo 15 novembre 2011 emesso dal Collegio arbitrale Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
ritenuto, conseguentemente, che sia opportuno attendere la decisione del giudizio n. 9023/2022 R.G., onde evitare il rischio di un giudicato in conflitto, rinviando la discussione del presente giudizio», per questi motivi «il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone rinvio della discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023».