ART 31 e ART 4 - 2.2.5. Non è poi fondata la questione riguardante la tipologia di sanzione irrogata in concreto dalla Corte Federale d’Appello nella contestata decisione (per la Juventus la penalizzazione di punti in classifica e non la semplice ammenda per la violazione dell’art. 31 del R.G.S.), tenuto conto che è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l’illecito accertato, dal Codice di Giustizia. In conseguenza, non ha rilievo la circostanza che alla Juventus era stata contestata, in sede di deferimento, solo la violazione dell’art. 31, comma 1, del Regolamento di Giustizia, con la conseguente possibile applicazione di una semplice ammenda, avendo poi la Corte Federale chiaramente indicato nelle sue motivazioni le ragioni per le quali, sulla base dei nuovi fatti, doveva essere applicata la sanzione prevista per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, del CGS della FIGC. 2.2.6. Peraltro, la Juventus, in quanto società, risponde comunque, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia della FIGC, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell’art. 4 del CGS della FIGC, che impone ai soggetti di cui al precedente art. 2 (società, dirigenti, atleti, tecnici, e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale) il rispetto delle norme federali e l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
IL RIASSUNTO
IL RUOLO DEI DIRIGENTI E LA NUOVA PENALIZZAZIONE