Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate.



ART 31 e ART 4 - 2.2.5. Non è poi fondata la questione riguardante la tipologia di sanzione irrogata in concreto dalla Corte Federale d’Appello nella contestata decisione (per la Juventus la penalizzazione di punti in classifica e non la semplice ammenda per la violazione dell’art. 31 del R.G.S.), tenuto conto che è nelle prerogative dell’organo giudicante non solo dare l’esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma anche (in concreto) irrogare una sanzione adeguata, fra quelle previste, per l’illecito accertato, dal Codice di Giustizia. In conseguenza, non ha rilievo la circostanza che alla Juventus era stata contestata, in sede di deferimento, solo la violazione dell’art. 31, comma 1, del Regolamento di Giustizia, con la conseguente possibile applicazione di una semplice ammenda, avendo poi la Corte Federale chiaramente indicato nelle sue motivazioni le ragioni per le quali, sulla base dei nuovi fatti, doveva essere applicata la sanzione prevista per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all’art. 4, comma 1, del CGS della FIGC. 2.2.6. Peraltro, la Juventus, in quanto società, risponde comunque, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia della FIGC, per le azioni commesse dai suoi rappresentanti e dirigenti nei confronti dei quali era stata contestata anche la violazione dell’art. 4 del CGS della FIGC, che impone ai soggetti di cui al precedente art. 2 (società, dirigenti, atleti, tecnici, e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale) il rispetto delle norme federali e l’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Verso Juve-Siviglia: quando parla Allegri
LA PALLA TORNA ALA CAF - Come già ricordato supra, in particolare, ai punti 11.1.3. e 11.1.4., spetta all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio.

IL RIASSUNTO

IL RUOLO DEI DIRIGENTI E LA NUOVA PENALIZZAZIONE