Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere(5).
Note
(1) La disposizione è stata introdotta dall'art. 11, primo comma, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così poi modificato dall'art. 25 della l. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Il riferimento alla Corte penale internazionale è stato inserito dall'art. 10, comma 4, lett. a), della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(4) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.
(5) E' prevista una sospensione della procedibilità del reato se durante lo svolgimento dell'atto istruttorio vengono rese dichiarazioni ritenute false, nonostante l'invito da parte del P.M. a riferire la verità, che si giustifica in quanto evita che l'incriminazione possa indurre il soggetto a rendere dichiarazioni compiacenti verso l'autorità inquirente.