Due anni di squalifica per un "pugno". Davide Rumiato, attaccante del Pralormo, squadra di Prima Categoria di Torino verrà allontanato dai campi di gioco per due anni interi a causa di una lite con l'arbitro nell'ultima gara contro il Perosa (QUI IL VIDEO DELL'ACCADUTO).

Ecco il documento completo: "Il Giudice Sportivo Territoriale,
- visto il rapporto di gara, dal quale è emerso il comportamento gravemente violento e antisportivo ai danni dell'ufficiale di gara da parte di un giocatore dell'USD PRALORMO, Sig. Davide RUMIATO, il quale colpiva volontariamente e intenzionalmente l'arbitro con un violento pugno alla guancia e allo zigomo destro, facendolo vacillare, altresì strappandogli con forza il fischietto dalla bocca, insultandolo ripetutamente e avventandosi contro lo stesso, poi trattenuto dal suo capitano, che lo conduceva negli spogliatoi;
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- trattandosi di condotta che è stata causa di danno da lesioni personali, caratterizzata da un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività tesa ad arrecare, con gratuità, malevola e prava intenzione un danno fisico ad altro soggetto; considerato che tali gesti hanno prodotto nell'immediato, ai danni dell'arbitro, un ematoma, con sanguinamento e un danno alla mandibola, che hanno reso necessario l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pinerolo e successivi accertamenti presso la struttura ospedaliera delle Molinette di Torino, in corso di svolgimento;
- visto che tale episodio ha reso impossibile la prosecuzione della gara, la quale è stata dunque interrotta al 46' del primo tempo;
- vista la documentazione medica prodotta, che attesta che il colpo volontariamente inferto ha prodotto una malattia certificata, di durata non superiore ai venti giorni;

- considerato l'art. 19 CGS e il Comunicato Ufficiale n. 104/A del 17/12/2014, rientrando tale condotta tra quelle che determinano l'applicazione nei confronti dei tesserati delle sanzioni ivi previste (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- tenuto conto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...";
DELIBERA
- di comminare al giocatore, Sig. Davide RUMIATO, la squalifica fino al 29.12.2020;
- di assegnare gara persa all'USD PRALORMO, omologando il seguente risultato: PEROSA - PRALORMO 3 - 0
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La sanzione erogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)".